RASSEGNA STAMPA

IL SECOLO XIX - Al G8 violenze e saccheggi non ebbero giustificazioni

Genova, 15 marzo 2008

«Al G8 violenze e sacchegginon ebbero giustificazioni»
le motivazioni delle condanne ai no global
I giudici: furono legittime le cariche della polizia contro il Blocco nero

Le cariche della polizia non furono «arbitrarie», e comunque non c'è nesso fra l'azione delle forze dell'ordine e i danneggiamenti dei negozi e delle auto. I manifestanti del Blocco nero agirono senza dubbio con più violenza delle Tute Bianche (gli addebiti vengono distinti in modo netto) e però anche il messaggio di queste ultime alla vigilia degli scontri fu «contraddittorio». Sono questi i contenuti salienti nella motivazione della sentenza sui 25 noglobal accusati di devastazione e saccheggio durante il G8 del 2001 a Genova. Ventiquattro erano stati condannati il 14 dicembre scorso dalla seconda sezione del tribunale a oltre cent'anni di carcere. Una sola imputata, Nadia Sanna, era stata assolta per non aver commesso il fatto.
L'estensore della motivazione, il giudice a latere Emilio Gatti, ha quindi fortemente separato le responsabilità degli aderenti al cosiddetto Blocco nero da quelli delle Tute Bianche. Le pene erano state più che dimezzate rispetto alle richieste dei pubblici ministeri Anna Canepa e Andrea Canciani (225 anni) poiché il tribunale stesso, presieduto da Marco
Devoto, aveva riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio solo per dieci imputati, i black-bloc appunto. Le Tute Bianche, secondo le difese, avevano reagito alla carica dei carabinieri in via Tolemaide contro il corteo autorizzato del 20 luglio, a cui parteciparono tra gli altri Luca Casarini e Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa Social Forum.
«La condotta del Blocco Nero - rilevano ancora i magistrati - non può essere ritenuta reazione giustificata ad un atto di polizia principalmente perché questo non può ritenersi arbitrario e poi perché non è ravvisabile alcun nesso causale tra l'azione della polizia e i danneggiamenti dei negozi e delle auto». «In questa situazione - insistono - la decisione di lanciare i lacrimogeni non appare costituire un atto illegittimo né tantomeno arbitrario, rispondendo per contro alle concrete necessità del momento». Il giudice sottolinea: «Quando gli incendi avevano minacciato la sicurezza dei palazzi e degli abitanti della zona, era stato necessario compiere la carica per ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblico. 
Questo è stato turbato non dalle manovre della polizia, ma dalle condotte dei manifestanti violenti». «La difesa - riconosce il relatore - ha prodotto immagini e testimonianze da cui possono emergere eccessi nei comportamenti di singoli agenti nei confronti di manifestanti pacifici. 
Trattasi però di episodi successivi alle condotte dei violenti, che pertanto non li possono invocare a propria giustificazione».
Molto lungo il capitolo sulle Tute Bianche. «Leggere a distanza di tempo e con il dovuto distacco le dichiarazioni e i "patti" che proclamavano pubblicamente, fa sorgere alcune perplessità per il tono, volutamente sopra le righe e per la violenza verbale in essi contenuta». C'è una precisazione, fondamentale. «Sotto un altro aspetto appare, ancora 
volutamente, contraddittorio il messaggio di chi dichiara una "guerra", intende abbattere un muro, sostiene di voler "assediare" gli otto grandi e tentare di invadere la Zona Rossa, ma poi spiega che tutto questo ha un valore altamente ma puramente simbolico, che nessuno ha mai pensato seriamente di penetrare in massa oltre gli sbarramenti. Ciò avrebbe costituito un obiettivo "militare" che avrebbe comportato all'evidenza una risposta armata da parte delle forze che difendevano l'incolumità fisica dei capi di stato. Invece i manifestanti perseguivano un obiettivo "politico", ruotante intorno al fatto simbolico di mettere anche una sola persona con il piede oltre lo sbarramento». «La perplessità e lo sconcerto legittimi in chi legge - osservano infine i giudici, certificando una distinzione importante - devono però lasciar spazio all'esame dei comportamenti delle persone, indispensabile per giungere ad un giudizio sulle imputazioni e sugli imputati. E, come si vedrà, alla violenza verbale non fece seguito, almeno in una prima fase degli eventi, un comportamento altrettanto violento di quei manifestanti».

M. IND.